Il legislatore, da sempre indirizzato alla salvaguardia dell’automobilista e del mezzo meccanico, con la nuova normativa e in ossequio al dispositivo dell’art.211 C.d.S. ha voluto esplicitare l’obbligo della tutela dell’ambiente attraverso le azioni di ripristino delle infrastrutture, pulizie strade, riordino allo “status quo” della viabilità ,e di quanto ad essa pertinente.
Il nostro sistema giudiziario riconosce due tipi di trasporto di persone: una ai sensi dell’art. 1681 c.c. (Responsabilità del vettore) ed una rientrante nelle previsioni dell’art. 2054 c.c. (Circolazione di veicoli).
Nel primo caso (art.1861 c.c.), nulla quaestio, perché nel trasporto di persone a titolo oneroso o gratuito, l’azione di risarcimento del danno, subito dal viaggiatore durante il viaggio, può essere di tipo contrattuale o extracontrattuale e la scelta è rimessa al danneggiato.
La prima può essere esperita a seguito dell’inadempimento delle obbligazioni del contratto di trasporto, la seconda per la violazione del precetto del neminem laedere.
Nel trasporto di cortesia, invece, trova applicazione una disposizione di legge contenete principi di carattere generale (art. 2054 c.c.), lasciando ampio margine alle interpretazioni giurisprudenziali.
Non bisogna mai dimenticare però che il nostro sistema giudiziario non è un sistema di common law, bensì di civil law; ciò comporta che ogni giudice dovrà sempre fare riferimento al tenore letterale della norma quando emette un provvedimento.
Tornando al caso de quo, la Suprema Corte nelle sue pronunce asserisce l’applicabilità dell’art. 2054 c.c. a tutti i soggetti che dalla circolazione dei veicoli comunque ne ricevano danni.
Nella fattispecie anche ai trasportati a qualunque titolo avvenga il trasporto.
Il danneggiato, pertanto, che a seguito di un sinistro stradale, sia rimasto coinvolto in quanto trasportato può chiedere il risarcimento sia nei confronti del conducente sia nei confronti del proprietario del veicolo ove si trovava.
Si dovrà accertare la condotta colposa del conducente, ai sensi dell’art. 2043 c.c. ed in via presuntiva quella del proprietario art. 2054 c.c., salvo che non dimostri che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà (Cassazione Civile 01/4022).
Il trasportato a titolo di cortesia ha azione diretta contro l’assicuratore del veicolo, soltanto per il fatto del proprio assicurato, che è il proprietario dell’autovettura non anche il conducente, pertanto il danneggiato trasportato non ha azione diretta contro l’assicuratore quando venga accertata una condotta colposa soltanto del conducente, non valendo in tal caso la responsabilità per fatto altrui ex art. 2054.
In tal caso, è necessario che, affinché risulti la responsabilità del proprietario, il trasportato, su cui incombe l’onus probandi, dimostri che lo stesso proprietario con un proprio comportamento colposo abbia causato o concorso a causare l’evento dannoso (Cass. Civ. 95/2471).
Se la condotta colposa esclusiva del conducente non viene accertata, il proprietario del veicolo, il quale intende sottrarsi alla presunzione di responsabilità prevista dall’art. 2054 c.c., deve provare che la circolazione sia avvenuta non solo contro la sua volontà sic et simpliciter, ma che tale volontà si è manifestata in un concreto ed idoneo comportamento ostativo chiaramente rivolto ad evitare la circolazione del veicolo. (Cass. Civ. 00/10027).
Ancora, il proprietario può liberarsi della responsabilità anche fornendo la prova liberatoria che incombe al conducente, quindi dimostrando che questi ha fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Un caso emblematico, però, avvalora il proverbio “non tutto il male viene per nuocere”: Due coniugi (che chiameremo per la privacy Roberto e Carla) mentre si recavano insieme, con lo stesso mezzo e alla guida di Carla, presso lo studio dell’avvocato per accettare i termini del loro divorzio, precedentemente individuati, restarono coinvolti in un incidente stradale.
Il marito, Roberto, dovette corrispondere alla moglie il mantenimento cospicuo concordato, ma Carla fu condannata (in quanto guidatrice del mezzo) a risarcire Roberto per i danni riportati a seguito del sinistro, in quanto terzo trasportato.
Del resto la cronaca è ricca di eventi particolari ed eclatanti. Molti ricorderanno il caso di Corrado Mantoni e di Dora Moroni.
Al termine del lavoro televisivo (La Corrida) il presentatore fece salire a bordo della propria vettura la “valletta” Dora Moroni per accompagnarla a casa. Un grave incidente ridusse Dora in coma per lungo tempo.
Il “passaggio di cortesia” costò moltissimo in angoscia, dolore e danni materiali.
dell’Avv. Minia Monopoli