Sinopoli, “zona rossa Covid”. L’ordinanza della Regione

Comune di Sinopoli “zona rossa”. A seguito dei tanti casi di Covid, arriva l’ordinanza della Regione. I cittadini in fila per il tampone.

Di seguito l’ordinanza della Regione.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
n. 71 del 5 ottobre 2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone fisiche nel Comune di Sinopoli (RC).
Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020), previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto.
Dott. Antonio Belcastro

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTAla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI i Decreti Legge:
 del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n.13,
 del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
 del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,
 del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,

 del 16 luglio 2020, n.76;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, dellalegge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, che in allegato 2 aveva individuato specifiche misure da adottarsi nelle cosiddette zone rosse ad alto rischio di diffusione del contagio;
VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la 3 diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;
CONSIDERATO che
-il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132) ha tra l’altro espressamente previsto che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale, possono essere adottate, una o più misure limitative, quali ad esempio, gli spostamenti delle persone fisiche, la circolazione, la sospensione delle attività produttive;
-il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, art. 1 comma 16, ha stabilito che, per garantire losvolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidentedel Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti;
DATO ATTO che in data 5 ottobre 2020, con nota prot. n 8341/DP, il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha comunicato che:
– nel Comune di Sinopoli (RC) sono stati individuati 15 soggetti positivi a SARS-CoV-2/COVID-19 tutti ivi residenti e 2 altri soggetti collegati a tale cluster sono in residenti in altri Comuni;
-il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus ed il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP sta verificando gli ulteriori contatti stretti dei soggetti positivi;
CONSIDERATO che:
-la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri focolai, non diversamente contenibili;
-l’incidenza dei casi confermati si attesta su livelli significativi, atteso che la popolazione residente nel Comune è di circa 2000 abitanti;
RITENUTO NECESSARIO
-in forza del principio di precauzione, sulla base della comunicazione formulata dal Dipartimento di Prevenzione che, onde evitare l’ulteriore diffusione del contagio, sia all’interno che al di fuori del Comune interessato, si debbano adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone fisiche;
-disporre, nel Comune di Sinopoli (RC), il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitan do al massimo ogni spostamento, nonché il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀riguardanti l’emergenza, e per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività;
-consentire unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione;
-disporre altresì la sospensione di tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle ritenute essenziali, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in 4
tema di lockdown;
-che il Dipartimento di Prevenzione provveda a fornire assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.
-ribadire la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere
comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso continuativo di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 68/2020;
RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e
gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 –
Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID19 – Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione;
DATO ATTO che
-SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure che seguano la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie;
-in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05- 2020;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.222 del 07 settembre 2020;
SENTITA la Commissione Straordinaria del Comune di Sinopoli (RC);
DATO ATTO che – sulla scorta della comunicazione dell’ASP di Reggio Calabria – sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per il territorio di cui trattasi;
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RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto ivi riportate integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente negli specifici territori della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
ORDINA
per quanto riportato in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio del Comune di Sinopoli (RC), con decorrenza dalle ore 17,00 del 05 ottobre 2020, sono adottate le seguenti misure:
1. È disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti , riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.
2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei controlli e nell’assistenza e nelle attività̀riguardanti l’emergenza , per le forze dell’Ordine, Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.
3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1
alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali
l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.
4. Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle
ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in
tema di lockdown.
5. Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
6. E’ disposto che il Dipartimento di Prevenzione provveda a fornire assistenza ai richiedenti, in termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.
7. È ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree previsto dall’Ordinanza n. 68/2020, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, inmateriali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
8. Si richiamano la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca egestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS
6
COVID-19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 – Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020
“Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria
domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 – Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione.
9. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure
indicate potranno essere rimodulate.
10. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARSCoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante.
11. Resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in
coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e
delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando – in caso di violazione – la sanzione da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
12. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
13. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione,nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 ess.mm.ii.
Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regioneemanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro della Salute ed inviata altresì al Prefetto di Reggio Calabria, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, alla Commissione Straordinaria del Comune di Sinopoli.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli

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Allegato 1
Misure relative alla “zona rossa” presso il Comune di Sinopoli (RC)
1.Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare, comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.
2. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi  per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione.
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentitisolamente in prossimità̀ della propria abitazione.
4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad unasola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
5. L’eventuale presenza di accompagnatori può̀ essere consentita esclusivamente per motivi di salute, ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
6. È vietata la pratica di ogni attività̀ motoria e sportiva all’aperto , anche in forma individuale . Nel caso l’attività̀ motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute , dovrà̀ essere effettuata in prossimità̀ della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone.
È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione ed evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l’impossibilità di lasciare il minore in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.
7. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per condizioni di salute) oltre la prossimità delle abitazioni.
9. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. È
consentito l’utilizzo dei distributori automatici.
10. Per le attività commerciali e produttive ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suoORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
n. 71 del 5 ottobre 2020
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la limitazione agli spostamenti e lo screening alle persone
fisiche nel Comune di Sinopoli (RC).
Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020),
previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica
del presente atto.
Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)
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IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre
2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e,
in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle
medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo
territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTAla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
VISTI i Decreti Legge:
 del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020 n.13,
 del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27,
 del 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35,
 del 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74,
 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77,
 del 16 luglio 2020, n.76;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020,
dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del
10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del
7 agosto 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione, emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed
in particolare l’Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020, che in allegato 2 aveva individuato specifiche
misure da adottarsi nelle cosiddette zone rosse ad alto rischio di diffusione del contagio;
VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di
cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del
Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile
2020;
VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 631 del 27.02.2020,
con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della
OCDPC n. 630/2020;
VISTO CHE il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 ha modificato l’art. 1 comma 1 del Decreto
Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la
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diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l’art. 3 comma 1 del decreto legge 16
maggio 2020, n. 33, fissando l’applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50/2020 con la quale sono stati nominati i delegati del Soggetto Attuatore;
CONSIDERATO che
-il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35
(in G.U. 23/05/2020, n. 132) ha tra l’altro espressamente previsto che per contenere e contrastare i
rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio
nazionale, possono essere adottate, una o più misure limitative, quali ad esempio, gli spostamenti
delle persone fisiche, la circolazione, la sospensione delle attività produttive;
-il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, art. 1 comma 16, ha stabilito che, per garantire lo
svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni
monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori
e, in relazione a tale andamento, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della
Salute del 30 aprile 2020, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidentedel Consiglio dei
Ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente
il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle
vigenti;
DATO ATTO che in data 5 ottobre 2020, con nota prot. n 8341/DP, il Dipartimento di Prevenzione
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha comunicato che:
– nel Comune di Sinopoli (RC) sono stati individuati 15 soggetti positivi a SARS-CoV-2/COVID-19
tutti ivi residenti e 2 altri soggetti collegati a tale cluster sono in residenti in altri Comuni;
-il focolaio rappresenta un potenziale pericolo per l’ulteriore diffusione del virus ed il Dipartimento
di Prevenzione dell’ASP sta verificando gli ulteriori contatti stretti dei soggetti positivi;
CONSIDERATO che:
-la situazione epidemiologica, legata al focolaio, può peggiorare rapidamente, dando luogo ad altri
focolai, non diversamente contenibili;
-l’incidenza dei casi confermati si attesta su livelli significativi, atteso che la popolazione residente
nel Comune è di circa 2000 abitanti;
RITENUTO NECESSARIO
-in forza del principio di precauzione, sulla base della comunicazione formulata dal Dipartimento di
Prevenzione che, onde evitare l’ulteriore diffusione del contagio, sia all’interno che al di fuori del
Comune interessato, si debbano adottare provvedimenti limitativi agli spostamenti delle persone
fisiche;
-disporre, nel Comune di Sinopoli (RC), il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi
presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitan do al massimo ogni
spostamento, nonché il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita
dal territorio individuato, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei
controlli e nell’assistenza e nelle attività̀riguardanti l’emergenza, e per le forze dell’Ordine, Forze di
Polizia, Forze Armate, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al
contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, dei servizi pubblici
essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività;
-consentire unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1 alla
presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo alle
misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali l’andamento
epidemico aveva avuto una particolare evoluzione;
-disporre altresì la sospensione di tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione
di quelle ritenute essenziali, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in
4
tema di lockdown;
-che il Dipartimento di Prevenzione provveda a fornire assistenza ai richiedenti, in termini di
attestazioni connesse alle assenze da lavoro.
-ribadire la necessità, per tutte le persone presenti sul territorio interessato, di mantenere
comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti
e dell’uso continuativo di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di
contagio;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 68/2020;
RICHIAMATI la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e
gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 –
Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per
l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID19 – Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione;
DATO ATTO che
-SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure che
seguano la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità
sanitarie;
-in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-
2020;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;
VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19 (GURI n.132 del 23 maggio 2020);
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e, in
particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 5, che ha prorogato sino al 15 ottobre 2020 lo
stato di emergenza, nonché l’efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio
2020 e, pertanto, delle richiamate ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio
2020;
VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.222 del 07
settembre 2020;
SENTITA la Commissione Straordinaria del Comune di Sinopoli (RC);
DATO ATTO che – sulla scorta della comunicazione dell’ASP di Reggio Calabria – sussistono le
condizioni e i presupposti di cui all’art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 per l’adozione di
ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica, da valersi per il territorio di cui trattasi;
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RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto ivi riportate integrino le condizioni di eccezionalità e
urgente necessità di tutela della salute pubblica;
RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio
effettivamente presente negli specifici territori della regione Calabria, in virtù dei principi di
proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
ORDINA
per quanto riportato in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in
materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio
di diffusione del virus già vigenti, nel territorio del Comune di Sinopoli (RC), con decorrenza dalle ore
17,00 del 05 ottobre 2020, sono adottate le seguenti misure:
1. È disposto il divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui ivi presenti , riducendo
drasticamente ogni possibilità̀ di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento.
2. E’ disposto il divieto di accesso, fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal
territorio individuato per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nei
controlli e nell’assistenza e nelle attività̀riguardanti l’emergenza , per le forze dell’Ordine,
Forze di Polizia, Forze Armate e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le
esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto,
dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività.
3. Sono consentiti unicamente gli spostamenti ritenuti essenziali, per come elencati in allegato 1
alla presente Ordinanza, in linea con quanto già approvato con l’Ordinanza n. 29/2020, relativo
alle misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come “zona rossa”, nei quali
l’andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione.
4. Sono sospese tutte le attività commerciali, produttive, scolastiche, ad eccezione di quelle
ritenute “essenziali”, secondo quanto già previsto dalle disposizioni nazionali e regionali in
tema di lockdown.
5. Gli esercenti le attività consentite sul territorio interessato, ai sensi della presente Ordinanza, e
quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio individuato come
zona rossa, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto
spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e
indifferibili, devono sempre essere svolte con l’utilizzo delle precauzioni di distanziamento
previste, le misure igieniche indicate e con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
6. E’ disposto che il Dipartimento di Prevenzione provveda a fornire assistenza ai richiedenti, in
termini di attestazioni connesse alle assenze da lavoro.
7. È ribadita la necessità per tutte le persone presenti sul territorio interessato di mantenere
comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di
assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree previsto dall’Ordinanza n. 68/2020,
indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio. Possono essere utilizzate mascherine
di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in
materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di
sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini
sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della
mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
8. Si richiamano la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e
gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS
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COVID-19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di
COVID-19 – Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020
“Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria
domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 – Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale
applicazione.
9. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico e agli esiti dello screening, le misure
indicate potranno essere rimodulate.
10. Resta fermo il divieto di spostamento alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento
domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, in quanto risultate positive al SARSCoV-2/COVID-19, ovvero alla quarantena domiciliare precauzionale. Il divieto vige anche per
i soggetti con infezione respiratoria in atto e con febbre (temperatura maggiore di 37,5° C), i
quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico
curante.
11. Resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in
coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e
delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, applicando – in caso di
violazione – la sanzione da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della
legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650
del codice penale. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di
impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o
dell’attività da 5 a 30 giorni.
12. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più
grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione
o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale
Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus è punita ai sensi dell’articolo 260
del regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato
dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio
2020, n. 35.
13. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma
3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione,
nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto
previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e
ss.mm.ii.
Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione
emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro della Salute ed inviata
altresì al Prefetto di Reggio Calabria, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, alla
Commissione Straordinaria del Comune di Sinopoli.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
della Giunta della Regione.
Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)
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Allegato 1
Misure relative alla “zona rossa” presso il Comune di Sinopoli (RC)
1.Sono consentiti, esclusivamente, spostamenti individuali temporanei, motivati da comprovate
esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta ferma la necessità di adottare,
comunque, le obbligatorie misure di distanziamento fisico e di prevenzione.
2. Si ritengono motivi di necessità quelli relativi alle esigenze primarie delle persone, da esplicarsi
per il tempo strettamente indispensabile, incluse le esigenze degli animali da affezione.
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti
solamente in prossimità̀ della propria abitazione.
4. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una
sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
5. L’eventuale presenza di accompagnatori può̀ essere consentita esclusivamente per motivi di salute,
ove la presenza di un accompagnatore sia indispensabile o necessaria, ovvero per motivi di lavoro,
qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti al medesimo nucleo familiare, in relazione al
tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
6. È vietata la pratica di ogni attività̀ motoria e sportiva all’aperto , anche in forma individuale . Nel
caso l’attività̀ motoria (passeggiata) sia connessa a ragioni di salute , dovrà̀ essere effettuata in
prossimità̀ della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone.
È consentito ad un solo genitore di passeggiare con i bambini purché in prossimità dell’abitazione ed
evitando assembramenti e, in caso di comprovata necessità (quale l’impossibilità di lasciare il minore
in casa con un adulto), presso uno degli esercizi la cui attività è consentita. Analogamente le
medesime considerazioni sono applicabili ad anziani e disabili.
7. Per quanto riguarda le persone affette da disturbi dello spettro autistico, può essere consentito lo
spostamento anche con un accompagnatore (previa autocertificazione circa lo stato di necessità per
condizioni di salute) oltre la prossimità delle abitazioni.
9. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco. È
consentito l’utilizzo dei distributori automatici.
10. Per le attività commerciali e produttive ritenute essenziali si deve fare riferimento a quanto a suo