Sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo grado dal 26 ottobre 2020; sospensione, in presenza e con possibilità di attivare la didattica digitale integrata, le attività didattiche presso gli atenei universitari, fatte salve le lezioni e le attività che devono essere necessariamente svolte in presenza fisica; stop agli spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24 alle ore 5 del giorno successivo (a partire dalle ore 24 del 24 novembre); divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei Pronto soccorso; accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Sono queste le principali misure contenute nell’ordinanza n. 79, firmata dal presidente facente funzioni Nino Spirlì, in vigore fino 13 novembre 2020, per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’ordinanza, sottoscritta dal delegato del soggetto attuatore Antonio Belcastro, di fatto aggiorna le disposizioni regionali dell’ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020.
OBBLIGO DI MASCHERINE
Il provvedimento dispone «l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande».
IL PERSONALE DEGLI OSPEDALI
Si stabilisce anche che «le Aziende ospedaliere dovranno provvedere a incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da Covid-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel Dca n. 91/2020, entro 10 giorni dall’adozione della nuova ordinanza».
«Obbligo, per gli operatori sanitari dei dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali, al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività accedendo al sistema centrale di Immuni».
Inoltre, per gli operatori sanitari addetti alle indagini epidemiologiche e al contact tracing, si ribadisce «l’obbligo di utilizzare una scheda informatizzata per la raccolta dei dati sui casi, la ricerca della fonte d’infezione e l’identificazione dei contatti, sulla base di quanto contenuto nel Rapporto Iss Covid-19 n. 53/2020, specificando che resta in capo alle Aziende sanitarie e ospedaliere, attraverso i referenti appositamente individuati ed abilitati all’accesso, l’inserimento dei dati nella piattaforma web di sorveglianza integrata Covid-19 nazionale ed in quella di reportistica Covid-19 regionale».