Terramara Closed: La Cassazione annulla la revoca dell’indulto nei confronti di Agostino Condomitti sul presupposto che in materia associativa la data di commissione del fatto dev’essere fatta coincidere con il suo ingresso nel sodalizio e non con la data di contestazione
La Corte di appello di Reggio Calabria – in funzione di giudice dell’esecuzione – aveva revocato l’indulto concesso ad Agostino Condomitti, con riferimento alla sentenza che lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e tremila euro di multa, in quanto colpevole di reati in materia di armi, posti in essere nel 2005. La decisione si era fondata sul rilievo che – entro il quinquennio decorrente dall’entrata in vigore, in data 01/08/2006, della legge 31 luglio 2006, n. 241, di concessione dell’indulto – il Condomitti aveva commesso un altro delitto non colposo, in relazione al quale aveva riportato condanna ad una pena superiore ad anni due di reclusione (trattasi del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., decorrente dall’anno 2007 e per il quale era stato condannato con sentenza 20/04/2021 dalla Corte di appello di Reggio Calabria).
Con ricorso in Cassazione la difesa del Condomitti, rappresentata dall’avv. Antonino Napoli, ha dedotto che la data di commissione del fatto – in relazione al Condomitti – doveva però esser fatta coincidere con il suo ingresso nel sodalizio, con la funzione di “sgarrista”. Tale fatto, come pacificamente evincibile dalla visione dell’incarto processuale, era collocato – già nel capo di imputazione – all’anno 2014 (sarebbe a dire, allorquando era già decorso il quinquennio indicato dalla legge n. 241 del 2006, per la revoca dell’indulto).
La Corte di cassazione, accogliendo le argomentazioni difensive, ha stabilito che il principio di diritto che governa la materia è nel senso della doverosità dell’individuazione, in executivis, della data di commissione del reato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità proprio con riferimento alle fattispecie di reato permanente, contestato nella forma cosiddetta “aperta” (ossia, senza l’indicazione della data di cessazione della condotta criminosa), laddove in sede di esecuzione un qualsiasi effetto giuridico dipenda dalla precisa indicazione di tale data, restata sostanzialmente indefinita, in sede di cognizione – sia poi compito del giudice dell’esecuzione accertarla, all’esito di un accurato esame degli elementi a sua disposizione.
La Corte di Cassazione ha conseguenzialmente annullato l’ordinanza con rinvio degli atti alla Corte di appello di Reggio Calabria, per nuovo giudizio.